L’etichettatura e la tracciabilità dei prodotti ittici

Etichettatura pesceIl consumatore di oggi non si accontenta più del fatto che il pesce costituisca un prodotto in grado di soddisfare soltanto il punto di vista nutrizionale, ma ricerca anche un prodotto ittico sempre più sano e sicuro.

Di conseguenza, coloro che oggi acquistano del pesce considerano fondamentale avere precise informazioni concernenti il valore nutritivo, la conservabilità, la composizione, l’origine, il metodo di produzione. A tale proposito esistono tutta una serie di decreti, normative, leggi che intendono dare una regolamentazione in ambito della giurisprudenza agroalimentare.

Uno degli articoli a mio avviso più significativi è  l’art 3 del D.Lgs. 109/92: il quale dispone che l’etichettatura del prodotto alimentare preconfezionato (ittico compreso), deve fornire: la denominazione del prodotto comprensiva dello stato fisico (fresco, congelato, surgelato ecc.), gli ingredienti in ordine decrescente di peso, il peso o il contenuto netto, le varie modalità di conservazione e di consumo, la data di scadenza, i dati del produttore distributore e una dicitura che consenta sempre di identificare il lotto di appartenenza.

Il Decreto Legislativo del 30 Dicembre 1992 n531, in attuazione della direttiva 91/493/CEE, ha introdotto una serie di informazioni obbligatorie per i prodotti ittici  non  dirette al consumatore ma destinate all’industria o ai vari intermediari commerciali: gli stabilimenti, le navi officina, gli impianti collettivi per le aste ed i mercati all’ingrosso, per operare devono avere un numero CEE di riconoscimento veterinario. Inoltre sulla confezione, in caso di prodotti sfusi, deve essere indicato il paese di spedizione, l’identificazione dello stabilimento, del mercato ittico all’ingrosso e della nave congelatrice.

I regolamenti  104/2000 e 2065/2001 dispongono che dal 1 gennaio 2002, i pesci , i filetti di pesce,i crostacei e i molluschi vivi, freschi o refrigerati, congelati, secchi, potranno essere posti in vendita al dettaglio solo se accompagnati da un’etichetta che indichi la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione e la zona di cattura. L’articolo 4 del Regolamento 104/2000 dispone che la denominazione “zona di cattura”, comporta: per i pesci pescati in mare, la menzione di una delle zone di pesca tra le zone FAO; per i prodotti pescati in acque dolci la menzione dello stato membro; per i prodotti di acqua cultura la menzione dello stato membro o del  paese terzo in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto.

11 anni fa

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